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TaRSU
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Ta.R.S.U. (TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI)
Ogni soggetto passivo (cittadini, imprese,.....) è obbligato a denunciare l´inizio e la fine occupazione dei locali e delle aree tassabili ai fini del calcolo della tassa sui rifiuti (in quanto proprietario o affittuario).Il denunciante l´occupazione dei locali e delle aree diventa l´intestatario dell´avviso di pagamento ed è responsabile dei dati dichiarati e sottoscritti.MODALITA´
La denuncia va presentata in caso di:- iscrizione (richiesta di residenza, cambio via, inizio attività);- variazione dei mq (nuovi locali in aggiunta a quanto già dichiarato);- variazione di intestazione (ad esempio nel caso in cui in un nucleo familiare l´intestatario della denuncia emigra);- cessazione dell´occupazione (emigrazione, cambio via, cessazione di attività).Il modello una volta compilato va presentato presso l´Uffico Protocollo.RIDUZIONI
La tariffa ordinaria viene ridotta, con decorrenza dall´anno successivo alla data di presentazione di specifica richiesta, nel caso di:a) abitazione con unico occupante;b) agricoltore che occupa la parte abitativa della costruzione rurale;c) locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale (per un periodo non superiore a sei mesi nell´arco di un anno) o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l´esercizio dell´attività;d) residente o dimorante all´estero per più di sei mesi all´anno, che conserva l´abitazione nel comune per uso limitato o discontinuo, dichiarando espressamente di non cedere tale alloggio in locazione o comodato.TERMINI
Entro il 20 gennaio:- presentazione denuncia inizio/fine dell´occupazione:
- che avrà effetto per gli anni successivi se non intervengono condizioni che ne variano la tassabilità.
- la tassa avrà effetto dal/fino al bimestre solare successivo alla data di occupazione/fine.
- cessazione delle condizioni per la riduzione della tassa- la mancata comunicazione comporterà il recupero del tributo a decorrere dall´anno successivo a quello della domanda di riduzione.
Nel caso di mancata presentazione delle denunce nei termini verranno applicate le sanzioni previste per legge.ALTRE INFORMAZIONI
Dove è in vigore la Tarsu non viene applicata l´imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).I modelli per le denunce sono reperibili presso l´Ufficio Tributi, l´URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) e all´Ufficio Anagrafe oltre che scaricabili dal sito internet.Il comma 340 dell´art. 1 della Legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (Finanziaria 2005) ha previsto che a decorrere dal 1 gennaio 2005, per gli immobili di proprietà privata a destinazione ordinaria censiti nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento Ta.R.S.U. non può essere inferiore all´80% della superficie catastale.In caso di immobili sprovvisti di dati identificativi della superficie, il contribuente dovrà presentare all´Ufficio Provinciale dell´Agenzia del Territorio (www.agenziaterritorio.it ) la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento emanato con decreto del Ministero delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701.dati dichiarati dai contribuenti nelle denunce ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani vengono trasmessi all´ Agenzia delle Entrate a seguito del provvedimento del 14 dicembre 2007 (G.U. n. 300 del 28.12.2007).DOVE RIVOLGERSI
UFFICIO TRIBUTILUNEDI´ E MERCOLEDI´: 17,30 - 19,00
MARTEDI´ E GIOVEDI´: 11,00 - 12,00 / 14,15 - 15,15
VENERDI´: 11,00 - 12,00URP (Ufficio Relazione con il Pubblico)LUNEDI´ E MERCOLEDI´: 9,00 - 12,00 / 16,00 - 19,00
MARTEDI´ E GIOVEDI´: 9,00 - 12,00 / 14,15 - 15,15
VENERDI´: 9,00 - 12,00
ALLEGATI

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